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DL rilancio e bonus babysitter:
il caos è servito!

Tra le novità principali del “Dl Rilancio” ce ne sono alcune rivolte alle famiglie. Oltre all’aumento del numero dei giorni di congedo, raddoppia infatti la cifra destinata al bonus baby sitter: dai 600 previsti nel precedente decreto “Cura Italia”, si passa ai 1200 previsti nel disegno di legge del 19 maggio. Ma l’Inps non ha ancora aggiornato la pagina per inoltrare la domanda e, anche stavolta, il sito sembra non tenere il passo degli interventi politici.

Con le scuole chiuse almeno fino a settembre, milioni di genitori stanno cercando ormai da mesi di conciliare i loro impegni di lavoro con la presenza costante dei figli in casa: una situazione eccezionale e di difficile gestione che ha convinto il governo ad estendere fino a 30 giorni il congedo parentale per chi lavora nel settore privato e anche a rinnovare il bonus baby sitter. Quest’ultima misura è stata di fatto raddoppiata ed estesa anche a chi fino a oggi non l’ha né richiesta né utilizzata. Non solo: la somma dedicata alle baby sitter potrà essere utilizzata anche per pagare le rette dei centri estivi, così da poter evitare di lasciare minorenni incustoditi in casa se gli uffici dovessero restare aperti in estate.

Tutto questo nella teoria perché la pratica racconta ben altra realtà: “stop tecnico” per il bonus baby sitter da 1.200 euro, fa sapere lo stesso ente previdenziale. Chi tenta infatti in queste ore di fare la richiesta sul sito dell’Inps, scopre che la piattaforma non è stata aggiornata e che, dunque, è possibile solo sottoporre la richiesta per i “vecchi” 600 euro. L’ufficio stampa dell’Istituto conferma che la nuova versione andrà online nella prima settimana di giugno. In attesa che venga aggiornato il modulo, l’altra novità del “Dl rilancio” riguarda come poterlo spendere: l’assegno permette infatti di poter usufruire di servizi educativi territoriali, servizi della prima infanzia e nei centri ricreativi.

Chi può richiedere il bonus?

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari)

Il bonus inoltre spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato,appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Ma occorre fare un’ulteriore precisazione: l’assegno spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. In questi casi, infatti, sussiste l’incompatibilità e il divieto di cumulo. Il bonus è inconciliabile anche con il bonus asilo nido e con il congedo parentale.

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