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RESPONSABILITA’ IN MEDICINA
Ecco quando la Cassazione definisce il medico RESPONSABILE

Le sentenze depositate dalla terza sezione civile (dalla 28985 alla 28994), finalmente illuminano alcuni aspetti spesso poco chiari nell’interpretazione della legge e filtrano altrettanti aspetti finora rimasti “appesi”. Arriva dalla Cassazione un vero e proprio decalogo che regola i risarcimenti da errore medico, dalla violazione del consenso informato fino al danno differenziale, e ancora quali elementi sono obbligatori per ottenere i risarcimenti.

Consenso informato e danni

Sentenza 28985/2019: la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni:

1)  danno diretto alla salute, sussiste quando sia ragionevole affermare che il paziente, se fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento incriminato che ha causato effetti invalidanti.

2)  lesione del diritto all'autodeterminazione ovvero un danno che può essere risarcito se, a causa della mancanza di informazione, il paziente ha subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale comunque diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Aggravio di lesione preesistente

Sentenza 28986/2019: chiarisce come si calcola il risarcimento del danno quando l'errore sanitario aggrava una lesione o una menomazione che il paziente già presentava prima del conclamato errore. In questo caso per liquidare il danno occorre:

1) stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva del paziente (che risulta, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito) e convertirla in denaro;

2) stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertirla in denaro;

3) sottrarre l'importo (2) dall'importo (1).

Al giudice resta il potere-dovere di ricorrere all'equità correttiva.

Colpa grave

Sentenza 28987/2019: se il danno al paziente dipende da un errore attribuibile a colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra la struttura sanitaria e il professionista, eccetto il caso di “inescusabilmente grave” ovvero del tutto imprevedibile o oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute.

Perdita di chance

Sentenza 28989/2019: ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività a causa di manifesta lezione della salute, se costituisce una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), sarà compensata con la liquidazione del danno biologico; se invece è una conseguenza peculiare, dovrà essere risarcita adeguatamente aumentando la stima del danno biologico stesso.

Nuova malattia durante il ricovero

Sentenza 28989/2019: quando la struttura ospedaliera accetta di ricoverare un paziente essa è obbligata non solo a curarlo ma anche a salvaguardare la sua incolumità fisica o patrimoniale. La Cassazione chiarisce che, se durante il ricovero insorge una nuova malattia, il paziente che agisce in giudizio per farsi risarcire il danno dalla struttura sanitaria deve provare il nesso causale tra la nuova patologia e l'omissione dei sanitari. Se questo è stato provato, l'ospedale per evitare il risarcimento deve dimostrare l'impossibilita della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile

Quando è il danneggiato ad avere l’onere della prova

Sentenze 28991/2019 e 28992/2019: i giudici chiariscono che è onere del danneggiato provare, anche tramite presunzioni, il nesso causale fra l'aggravamento della situazione patologica o il sorgere di nuove patologie e la condotta del sanitario. se non viene dimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.

I diritti del neonato

Sentenza 28988/2019: nel caso di danno permanente alla salute subito dal neonato a causa di una manovra errata durante il parto, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale o peculiari.

Quando si applica la Legge Balduzzi

L'articolo 3, comma 3, della legge 189/2012 (la legge Balduzzi, su questo aspetto confermata dalla legge 24/2017), che prevede di applicare gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale si applica a tutti i processi in corso, anche se il danno si è verificato prima dell'entrata in vigore della legge. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 28990/2019.

Le norme non si applicano al passato

Le norme sostanziali contenute nelle leggi 189/2012 e 24/2017 non hanno portata retroattiva, non si possono cioè applicare ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore. Fanno eccezione le disposizioni sulla liquidazione del danno che richiamano gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private e che sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 28994/2019. 

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